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Scenari

Sentenza storica della corte di giustizia europea: liberi i termini “aceto” e “balsamico”

05 Dicembre 2019
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Una sentenza storica quella della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che potrebbe stravolgere il mondo dell'aceto balsamico. 

Secondo la Corte, infatti, la protezione della denominazione “Aceto Balsamico di Modena” non si può estendere anche all’utilizzo dei singoli termini non geografici e quindi “aceto” e “balsamico”. In sostanza, quindi, anche un’azienda che non produce aceto balsamico a Modena può produrre e commercializzare in Europa un prodotto chiamato “aceto balsamico”, a patto che non includa nel nome nessun riferimento geografico. La sentenza della Corte di Giustizia arriva in seguito a un contenzioso nato dal ricorso di un’azienda tedesca (La Balema), che commercializzava prodotti a base di aceto proveniente da vini del Baden (Germania), utilizzando il termine “balsamico”. Il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena aveva chiesto all’azienda di cessare l’utilizzo di quella denominazione, ma l’azienda tedesca aveva fatto ricorso alla Corte federale di giustizia tedesca, che aveva a sua volta richiesto alla Corte di Giustizia europea di esprimersi sul tema.

Dal 2009 l’aceto balsamico di Modena è nel registro delle indicazioni geografiche protette (Igp) e non è da confondere con l’Aceto Balsamico Tradizionale, che è fatto sia a Modena che Reggio Emilia con modalità produttive diverse e con tiratura molto limitata, e che è invece tutelato dal marchio di denominazione di origine protetta (Dop). Nella sentenza la Corte specifica che “la registrazione dell’Igp di cui trattasi e la protezione che ne deriva riguardano la denominazione “Aceto Balsamico di Modena” nel suo complesso, poiché è questa denominazione che gode di una fama indiscussa sia sul mercato nazionale sia su quelli esteri. Per contro, i termini non geografici di tale Igp, ossia “aceto” e “balsamico”, nonché la loro combinazione e le loro traduzioni, non possono beneficiare di tale protezione, in particolare perché il termine “aceto” è un termine comune e il termine “balsamico” è un aggettivo comunemente impiegato per designare un aceto che si caratterizza per un gusto agrodolce”. La Corte aggiunge anche che i termini “aceto” e “balsamico” “compaiono nelle Dop registrate “Aceto balsamico tradizionale di Modena” e “Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia” senza che il loro utilizzo pregiudichi la protezione conferita all’Igp in questione”.

C.d.G.