Firmato dal ministro Teresa Bellanova il Decreto che trasferisce alla Regione le risorse comprese nel Piano di Rigenerazione olivicola della Puglia e destinate agli ulivi monumentali pugliesi per una azione sperimentale: 5 milioni; 1 milione di euro per il 2020 e 4 milioni di euro per il 2021.
Obiettivo: impedire l’avanzata della Xylella fastidiosa nei territori dove l’ulivo rappresenta una presenza storica, partendo dalla bellissima Piana degli ulivi. Il provvedimento stabilisce criteri e modalità di concessione dei contributi in favore dei proprietari, detentori o possessori di terreni in cui ricadono olivi monumentali censiti, che si impegnano ad attuare gli interventi necessari a bloccare l’avanzata della fitopatia. “Con questo decreto andiamo ad inserire un altro importante tassello nel complesso mosaico del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia – dichiara la Bellanova – Si tratta di una misura particolarmente importante perché mira a proteggere il prezioso patrimonio fatto di alberi secolari e monumentali che identifica il territorio pugliese. Un patrimonio che la Xyella, con la sua progressiva espansione, continua a mettere in pericolo”.
“E’ fondamentale – prosegue il ministro – che la misura si possa applicare sull’intero territorio regionale, con priorità alla Piana degli Ulivi, e non solo sulla zona infetta, al fine di garantire un intervento efficace ed esteso. Non possiamo lasciare soli gli agricoltori nella lotta impari contro questa insidiosa fitopatia e lo Stato si fa nuovamente vicino per coprire gran parte delle spese sostenute per gli interventi preventivi. Andiamo a sostenere, in particolare, gli interventi di innesto con varietà resistenti e tolleranti, che stanno dando ottimi risultati. E’ importante, inoltre, che il decreto conceda priorità nella selezione e una maggiore intensità di aiuto alle iniziative condotte da gruppi di agricoltori, perché si vanno così a incoraggiare azioni ad ampio raggio che costituiscono una risposta sicuramente più incisiva nei confronti di una minaccia che riguarda non solo il singolo ma l’intero territorio e la collettività. Una misura che guarda al futuro tutelando un passato importante rappresentato dai nostri bellissimi olivi secolari. La Regione proceda speditamente nell’attuazione della misura”.
C.d.G.
SCHEDA DEL PROVVEDIMENTO
1) SOGGETTO GESTORE
La Regione Puglia è responsabile della misura e, in qualità di soggetto attuatore, redige le procedure di accesso ai finanziamenti e le relative modalità di gestione delle istruttorie. La Regione potrà avvalersi per le attività operative del supporto dell’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF) e dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).
2) DESCRIZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA MISURA
La misura prevede la concessione di aiuti ai proprietari, detentori o possessori di terreni in cui ricadono olivi monumentali censiti, che si impegnano ad attuare gli interventi necessari a bloccare l’avanzata della fitopatia. La misura è applicabile su tutto il territorio regionale pugliese.
3) BENEFICIARI
Possono accedere al contributo i proprietari, detentori o possessori di terreni olivetati che possono partecipare in forma singola o in forma associata.
Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente provvedimento gli agricoltori attivi ai sensi dall’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e s.m.i. e le piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, in conformità all’articolo 14, paragrafo 3, lettera e) del regolamento (UE) n. 702/2014.
I soggetti interessati devono inoltre soddisfare le seguenti condizioni:
- a) essere proprietari o conduttori di superfici agricole che rientrano nel territorio della Regione Puglia;
- b) dimostrare di possedere la legittima conduzione delle superfici agricole oggetto di intervento;
- c) richiedere l’innesto di almeno 20 piante di olivo.
Nel caso di partecipazione in forma associata, i suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascun soggetto aderente all’iniziativa, con l’eccezione di quello previsto alla lettera c), che deve essere posseduto dall’Associazione di produttori nel suo complesso. In questo caso deve essere presentata una domanda collettiva da parte di Associazioni di produttori (cooperative agricole olearie e/o organizzazioni di produttori del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola riconosciute).
Non possono beneficiare dell’aiuto le imprese in difficoltà; le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione; le grandi imprese, le imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
4) INTERVENTI FINANZIABILI
Sono finanziabili gli interventi finalizzati alla prevenzione dei danni da Xylella fastidiosa agli ulivi monumentali inseriti nell’elenco degli ulivi monumentali della Regione Puglia di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 14/2007 mediante innesti con varietà resistenti/tolleranti, quali il Leccino, la Fs-17, o altre varietà dichiarate resistenti o tolleranti all’organismo specificato dal Comitato Fitosanitario Nazionale.
5) ENTITA’ DEL CONTRIBUTO E SPESE AMMISSIBILI
L’aiuto è determinato in funzione del costo unitario dell’innesto e del numero di ulivi da innestare. L’intensità di aiuto è pari all’80% (100 % se l’investimento è effettuato collettivamente da più beneficiari). Il costo riconoscibile è determinato sulla base di tabelle standard di costi unitari (cfr. art. 67, comma. 1, lettera b del Reg. (UE) 1303/2013). L’aiuto è cumulabile con altri aiuti di Stato, inclusi gli aiuti “de minimis”, e i pagamenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013. Laddove i diversi aiuti prevedano costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, il cumulo non può comportare il superamento dell’intensità di aiuto previsto dal decreto (max 80 % o 100 in caso di domanda cumulativa). Gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 702/2014 non sono cumulabili con gli aiuti intesi a indennizzare danni materiali di cui agli articoli 25, 26 e 30 del citato regolamento.
6) SPESE NON AMMISSIBILI ED ESCLUSIONI
Non è ammesso il riconoscimento dei mancati redditi per la perdita di produzione e di qualsiasi altra forma di aiuto al funzionamento.
Gli aiuti, inoltre, non possono essere concessi nei seguenti casi:
- a) acquisto di diritti di produzione, diritti all’aiuto e piante annuali;
- b) impianto di piante annuali;
- c) lavori di drenaggio;
- d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell’Unione, ad eccezione degli aiuti concessi ai giovani agricoltori entro 24 mesi dalla data del loro insediamento.
Non sono inoltre ammissibili i costi diversi da quelli di cui all’articolo 14, paragrafo 6, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 702/2014, connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi. Non sono inoltre ammissibili il capitale circolante e l’IVA (a meno che quest’ultima non sia recuperabile). Sono esclusi dal finanziamento gli aiuti individuali il cui equivalente sovvenzione lordo superi la soglia di 500.000 euro per impresa e per domanda di aiuto di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 702/2014.
7) CRITERI DI SELEZIONE
Il decreto prevede un criterio di priorità per le domande di aiuto che:
- sono presentate in forma associata
- richiedono innesti su un maggior numero di ulivi monumentali censiti;
- richiedono gli innesti su un maggior numero di ulivi monumentali censiti ricadenti in contesto paesaggistico “Piana degli Olivi Secolari”;
- propongono di innestare il minor numero di ulivi non ancora censiti ma segnalati all’amministrazione regionale in virtù delle proprie caratteristiche di monumentalità.