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Il caso

Frodi sull’olio extravergine di oliva, il governo propone una depenalizzazione del reato

18 Dicembre 2015
olio_extravergine olio_extravergine

di Gianni Paternò

Una volta l’Italia era la patria del diritto, fin dai tempi dei romani. Oggi inspiegabilmente è diventata la patria dei pasticci legislativi, dei provvedimenti che ingarbugliano le leggi esistenti e che finiscono per depenalizzare o ridurre drasticamente le condanne penali e le sanzioni amministrative.

In questi giorni ci si sta preoccupando per il decreto legislativo predisposto dal Governo e in esame alle commissioni parlamentari che stabilirà l’ammontare delle sanzioni in attuazione del regolamento europea 1169/2011.
Una prima interpretazione della stesura attuale ha allarmato le associazioni di categoria e dei consumatori in quanto sembrerebbe depenalizzata una frode che riguarda essenzialmente l’olio extravergine e vergine.

Le proteste hanno sortito una dichiarazione dei ministeri interessati, Giustizia e Politiche agricole, che però non convince del tutto. Si dichiara: “L’articolo 4 dello schema di dl non prevede alcuna depenalizzazione in materia di etichettatura e indicazione dell’origine, in realtà regola una fattispecie che oggi non è punita, ovvero quella della mancata indicazione d'origine. Ossia il caso in cui non venga proprio scritta in etichetta la provenienza dell'olio, oppure se ad esempio ci sia l'indicazione 'olio comunitario' e poi, a fianco, una bandierina italiana che inganna il consumatore. Altro discorso invece è la falsa indicazione d'origine, regolata dall'articolo 515 del codice penale, che riguarda la frode in commercio e che rimane assolutamente invariato. La sanzione penale scatta sempre in caso di contraffazione”.
 
Come purtroppo spesso avviene una norma nuova non sempre è indispensabile in quanto può venire in contrasto ad altra esistente, magari più generica, ben più penalizzante e dal 1981 si applica sempre la legge più favorevole al giudicato. Infatti esiste già la legge 350/2003 che sancisce come reato penale “false o fallaci indicazioni di provenienza” aggiungendo che “costituisce fallace indicazione anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana.”.
Con il dl in discussione invece si afferma “chi riporta segni, figure o illustrazioni in sostituzione della designazione dell'origine o che possono evocare un'origine geografica diversa da quella indicata, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.600 a euro 9.500”.
 
A noi ignoranti sembrerebbe che le due norme riguardino la stessa fattispecie che oggi è condannata penalmente e domani sarebbe derubricata a mera sanzione, nemmeno di grande ammontare. Speriamo di sbagliarci ma specialmente speriamo che la duplicità sia definitivamente chiarita nella legge e non nelle dichiarazioni di un ministro. Non vorremmo che si penalizzi tutto un settore importantissimo per l’agricoltura italiana, il settore dell’extravergine di oliva che vede proprio l’Italia al top mondiale della migliore qualità, favorendo i soliti furbi che si arricchiscono a scapito dei consumatori e dei tanti produttori e commercianti onesti.