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Consorzio del vino Brunello di Montalcino, le modifiche al disciplinare. Ecco cosa cambia

11 Novembre 2015
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(Vigneti di Brunello di Montalcino)

A distanza di 7 mesi dall’approvazione della Giunta Regionale e a oltre un anno dall’assemblea consortile che approvò alcune modifiche sui disciplinari delle denominazioni di Montalcino, è arrivata l’approvazione definitiva e, dal 27 ottobre 2015, è d’obbligo l’applicazione delle nuove normative.

Dopo l’approvazione del 13 aprile 2015 delle variazioni sui disciplinari di Rosso e Brunello di Montalcino da parte della Giunta Regionale, c’è stata la verifica e l’approvazione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali che, attraverso la pubblicazione sul Gazzettino Ufficiale per il Rosso di Montalcino, ha reso possibile, da parte del Consorzio di tutela, l’applicazione delle nuove regole.

Ed è attraverso due circolari che il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino ha comunicato a tutti i soci che i nuovi disciplinari di produzione sono operativi a tutti gli effetti di legge già dalla prossima campagna vendemmiale. Unico esonero, per la vendemmia 2015-2016, è per le norme sulla resa di uva per ettaro per le tipologie Vigna o Vigneto, ovvero i Cru, per le quali restano in vigore, ancora per un anno, quelle del precedente disciplinare.
Ma quali sono queste modifiche? Entrando nel dettaglio scopriamo che molte di esse, apportate su tutti i disciplinari di competenza del Consorzio del Brunello, sono strettamente di carattere formale ma esistono anche dei cambiamenti che vanno a toccare molti aspetti che riguardano i vini di Montalcino.
Si parla di densità di impianto: per quelli già realizzati valgono le norme vigenti al momento dell’impianto, per quelli nuovi o per eventuali reimpianti, a partire dal 1 gennaio 2015, la densità minima, sia per viti iscritte a Brunello, sia per quelle a Rosso e Sant’Antimo si passa da una densità minima di 3.000 ad una di 4.000 piante per ettaro. Per il Moscadello, invece, la densità resta invariata a 3.000 unità.
Se per tutti e quattro i Disciplinari resta assolutamente vietata ogni pratica di forzatura, da oggi sarà invece consentita l’irrigazione di soccorso, fino a questo momento non prevista dai Disciplinari.

Sono specificate, poi, norme dettagliate sulla produzione per i vigneti nei primi anni dall’impianto, ed anche per i Cru, ovvero le rivendicazioni per porzioni di produzione denominate in etichetta come “Vigna” o “Vigneto”.
Compaiono, poi, nei “nuovi” disciplinari, nuove norme sui tagli che è possibile effettuare in cantina. Sia per il Brunello che per il Rosso sono ammessi tra tutte le annate presenti in cantina per un quantitativo massimo che consenta di ottenere un prodotto finale che, dopo il taglio, contenga un minimo dell’85% dell’annata rivendicata.

Per il Rosso di Montalcino si parla anche di “arricchimento”. Nel caso in cui, infatti, particolari condizioni lo richiedessero, è consentito effettuarlo esclusivamente con mosto concentrato prodotto da uve provenienti dai vigneti destinati alla produzione di Brunello o Rosso di Montalcino, o attraverso Mosto Concentrato Rettificato.
Aggiunta importante – anche a seguito degli ultimi eventi che hanno visto il Consorzio truffato a seguito, lo scorso maggio, del sequestro condotto dai Carabinieri del reparto operativo di Siena, di 30.000 bottiglie di vino etichettato soprattutto come Brunello di Montalcino – è quella che riguarda la commercializzazione in zona di produzione di partite di uva o di vino nuovo ancora in fermentazione o in fase di affinamento destinato a divenire Brunello o Rosso di Montalcino. Sarà obbligatorio, infatti, darne comunicazione, almeno due giorni lavorativi prima del trasferimento, all’Organismo di controllo incaricato. Questa aggiunta al disciplinare è stata introdotta per avere una maggiore sorveglianza su partite di uva o vino e per dare la possibilità agli enti addetti ai controlli di poter effettuare sopralluoghi ed ispezioni vigilando in modo più attento e puntuale sui flussi di uva o vino a Montalcino.

C.d.G.