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Scenari

Xylella, anche la Regione Lazio traccia le linee guida per gli agricoltori

02 Giugno 2015
xylella_albero_abbattuto xylella_albero_abbattuto

La Regione Lazio comunica alle aziende del mondo agricolo le linee guida per trattare le piante che potrebbero portare il rischio dell'infestazione da Xylella fastidiosa, il batterio devastante per le colture, tristemente noto nel Salento. 

Le misure, contenute in una Decisione dell'Ue, sono state comunicate alle Camere di Commercio con una lettera da parte del Servizio fitosanitario regionale che invita a dare tutte le informazioni del caso alle imprese del settore. L'Ue, ricorda la lettera, vieta lo spostamento delle piante “coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata in cui i Servizi fitosanitari regionali hanno rilevato la presenza dell'organismo nocivo Xylella fastidiosa – si legge – e attualmente l'unica zona delimitata in Europa coincide con la provincia di Lecce”.
Gli spostamenti di questo tipo di piante dovranno essere effettuati “solo da operatori professionali autorizzati e sorvegliati dal Sfr competente” e il materiale dovrà essere “accompagnato da un passaporto delle piante”. Inoltre gli operatori che svolgono “a titolo professionale coltivazione, impianto, riproduzione e selezione, manutenzione, importazione, spostamento e vendita di specie vegetali… sensibili alla Xylella, che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata o che sono state spostate attraverso una zona di questo tipo devono tenere un registro delle partite ricevute e dei rispettivi fornitori”. 

Dovranno inoltre “conservare documenti e registri per tre anni”, “informare il Sfl di ciascun lotto ricevuto”, specificando “l'origine, lo speditore, il destinatario, il luogo di destinazione, il numero di serie, di settimana o di partita del passaporto delle piante, l'identità e la qualità del lotto in questione”. Chi non rispetterà queste disposizioni, conclude la lettera degli uffici regionali, sarà sottoposto a sanzioni o, nei casi di legge, a denuncia all'autorità giudiziaria.

C.d.G.